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Schema di DdL 2272-ter Disposizioni urgenti in materia di istruzione
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Art. 28 (Norme in materia di istruzione e di personale scolastico) 1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curricolo arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nell'ambito delle consistenze complessive di organico annualmente assegnate a livello regionale. II Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare:
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolo conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al presente comma assume la denominazione di "diploma di tecnico superiore".». All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 la lettera d) è soppressa e la lettera e) è rubricata come lettera d). 3. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e i certificati di specializzazione tecnica superiore rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. 4. All'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche, le parole «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie». 5. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
6. L'onere derivante dall'applicazione della lettera c) del comma 5 è determinato in euro 6 milioni. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 177 milioni a decorrere dall'anno 2007. All'onere derivante dai precedenti periodi, pari ad euro 45 milioni a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, sono aggiunte al comma 4, in fine, le seguenti parole: «al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.», e sono inseriti, dopo il comma 4, i seguenti: «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo. 4-ter. L'esame di Stato, comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla predetta prova sono annualmente predisposti e gestiti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno dei ciclo, conformemente alla direttiva periodicamente disposta dal Ministero della pubblica istruzione. I testi, scelti dal Ministro, sono inviati alle scuole dal Ministero della pubblica istruzione ». 8. All'articolo 2, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole «dei licei» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema dell'istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali,». 9. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio Nazionale di Valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola.». 10. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo le parole «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il sistema nazionale di istruzione,». 11. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed alla revisione dei profili educativi, culturali e professionali di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo, nonché delle indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato D annessi al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 12. In attesa della riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, i consigli di istituto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, riorganizzati a norma della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 632, assumono la denominazione di «consigli di indirizzo»; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituita da quella degli studenti adulti iscritti ai corsi funzionanti presso i predetti centri. Il consiglio di indirizzo è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei predetti studenti adulti; la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è sostituita dalla rappresentanza degli studenti medesimi. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel richiamato articolo 8. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva, a titolo consultivo, le rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 4, lett. b). 13. ... (soppresso) 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza funzionale all'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il predetto decreto determina i criteri e le modalità per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, prioritariamente riferito, in particolare, a quelli di sostegno, a quelli impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Con il medesimo decreto sono definite forme appropriate per favorire l'incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli docenti e le specifiche esigenze formative delle singole istituzioni scolastiche. 15. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
16. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime, ai competenti Centri per l'impiego. 17. Agli adempimenti, di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e al comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono altresì tenute le pubbliche amministrazioni, che vi provvedono entro il termine di 30 giorni dall'assunzione. Trovano applicazione le sanzioni previste di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. 18. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed al comma 1 dell'articolo 21 della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono soppresse, ove ricorrano, le parole «e le pubbliche amministrazioni». Le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle disposizioni così modificate sono annullate. 19. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c)» e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, su eventuali posti rimasti disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento in coda nella relativa graduatoria. La possibilità di nomina così come prevista dal precedente periodo, sempre previo inserimento in coda alle graduatorie, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente disponibili in altra regione. 20. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n.88 costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.100 del 20 dicembre 2002, del corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 e del corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.76 del 6 ottobre 2006. 21. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le Scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per l'anno accademico 2007/2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333». 22. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
23. Con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale riguardanti personale della scuola sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo si applica l'articolo 335, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 24. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 e successive modificazioni, sono definite norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il predetto decreto è adottato secondo i seguenti principi e criteri:
25. Al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo di servizi ai fini pensionistici presentate dal personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni dei servizi prestati e dichiarati in tali istanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli oneri di riscatto e/o di ricongiunzione sono calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle norme vigenti alla data di presentazione della domanda originaria, risultante dalla dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere inoltrate al Ministero della pubblica istruzione per via telematica. Il Ministero della Pubblica Istruzione, sentito l'Istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), fissa, con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini e le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte del personale avente diritto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in cinque milioni di euro si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 26. Al fine di dare attuazione al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tal fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsione di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 26-bis. Al comma 1 dell'articolo 238 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusione delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado». Per compensare i minori introiti dei comuni, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare 38,734 milioni di euro del bilancio della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, ed a concordarne con l'ANCI le modalità di erogazione ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica. 26-bis-bis. Le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 25 milioni di euro, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009. Art. 28-bis. (Perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva nella scuola). 1. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11 - comma 12 - della stessa legge n. 124/1999. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente («Fondo speciale») dello stato di previsione del Ministero dell'Economia, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al MPI. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma. Art. 29 (soppresso) Art. 30 (soppresso) Art. 30-bis. 1. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze, la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola, nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro; a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del MEF la competenza all'ordinazione dei pagamenti a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204. Con le stesse modalità è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 17 della legge n. 1204 del 1971. Art. 30-bis-bis. 1. Al fine di assicurare l'assolvimento degli obblighi giuridici assunti dallo Stato in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche nonché di mantenimento, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, di livelli complessivi di offerta formativa sul territorio non inferiori a quelli dell'anno 2006 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'anno 2007, un apposito fondo avente la dotazione finanziaria di euro 380 milioni. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse alle esigenze di spesa di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, ammontante ad euro 380 milioni, a decorrere dall'anno 2007, si provvede, mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente di cui all'articolo l, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Art. 30-bis-ter. 1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986 n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n. 430 e dall'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n. 431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante i progetti di finanza di cui al Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Art. 30-bis-quater. 1. All'articolo 11-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole «con il Ministro della pubblica istruzione» e le parole «nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» sono soppresse e, dopo il primo periodo, e inserito il seguente: «Con lo stesso obiettivo di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, predispone uno specifico programma di iniziative da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado». Art. 31. (Riconoscimento di titoli di studio stranieri). 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche europee, è disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il riconoscimento dei titoli di studio in possesso dei cittadini stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, secondo i seguenti principi e criteri generali:
Art. 31-bis. (Disposizioni finali e transitorie). 1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n.228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi. 2. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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