Il decreto del 25 febbraio 2020 fornisce anche indicazioni in merito relative al diritto di recesso prima del viaggio, estendendo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che così prevede:
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Previsto dunque il rimborso nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Articolo 41 Codice del turismo
(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
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