Rapporto con le famiglie
Frequenza scolastica di alunni figli di lavoratori in settori essenziali
Buongiorno, la nostra scuola, situata a Piacenza, potrebbe da lunedì essere chiusa nel caso la regione Emilia-Romagna passasse in zona rossa. Poiché abbiamo ricevuto una richiesta da una famiglia, Vi chiediamo gentilmente, se possibile, di chiarirci la questione in base alla normativa vigente e suggerirci quale risposta siamo tenuti e/o è opportuno dare a questa famiglia (al momento l’unica a farci questa richiesta). Effettivamente l’ultimo DPCM non fa più riferimento a quella categoria di alunni (figli di lavoratori in settori ‘essenziali’), ma non ci è chiaro se la Nota MIUR di novembre sia ancora attuale. In ogni caso stiamo naturalmente cercando di organizzarci anche per questa eventualità.
Data: 4 marzo 2021.
FREQUENZA SCOLASTICA FIGLI DI PERSONALE SANITARIO O DI ALTRA CATEGORIA DI LAVORATORI “ESSENZIALI”: NOTA DI CHIARIMENTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
7 marzo 2021
Dopo l’emanazione del DPCM del 2 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole la nota operativa n. 343 del 4 marzo 2021, con la quale fornisce disposizioni attuative relative alle istituzioni scolastiche in merito all’emergenza epidemiologica. Nella giornata di domenica 7 marzo, il Ministero dell’istruzione ha emesso una nuova nota, la n. 10005 del 7/03/2021, il cui intento è fornire chiarimenti in merito alla precedente disposizione.
La nota ribadisce quanto prevede il DPCM 2 marzo 2021, senza entrare nel merito, esplicitamente, della questione dei lavoratori appartenenti a categorie “essenziali”.
Nelle zone “rosse”, la nota ricorda che “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In particolare, l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”.
La nota aggiunge che nelle zone diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche.
Cosa succede se una famiglia non firma il patto di corresponsabilità?
La risposta non può essere generale.
Mentre il regolamento scolastico è un atto unilaterale della scuola e va accettato al momento dell’iscrizione, il patto di corresponsabilità richiede l’incontro delle reciproche volontà. Pertanto, andrebbe verificato caso per caso cosa è riportato nel patto. Se il patto richiama la normativa vigente, i genitori non dovrebbero avere difficoltà a firmarlo. In caso contrario, va ricercata una composizione con i genitori ed evitare contenziosi.
Fermo restando che la mancata firma del patto da parte dei genitori non è causa di allontanamento dei loro figli da scuola.
Pagamento mensilità quando la scuola non attiva la DAD
Buongiorno, la presente, per chiederVi, se possibile, un cortese chiarimento. La scuola dell’infanzia frequentata dai miei figli, nonostante non abbia attivato alcuna didattica a distanza, chiede il pagamento anticipato delle mensilità di aprile maggio giugno. Ritenete corretto tale modus? L’anno scolastico, come da disposizioni ministeriali, ha durata sino a giugno ed attualmente è interrotto e nessun tipo didattica nemmeno a distanza è fornita. Ritengo che nel caso di specie trovino applicazione le norme dei codice civile in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Attendo Vs. Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente
Per i quesiti relativi alla scuola dell’infanzia è necessario rivolgersi alla FISM. Segnaliamo per eventuali contatti il sito della FISM.
Con la chiusura sospensione delle attività scolastiche, i genitori sono tenuti al pagamento della retta?
- Il pagamento della retta, pur articolata mensilmente, costituisce il pagamento di un servizio educativo che ha il suo riferimento nell’anno scolastico. A maggior ragione, se il servizio educativo è garantito anche tramite didattica a distanza, come in questa situazione di emergenza
- La retta scolastica è corrispettivo delle prestazioni rese dalla scuola per l’intero anno scolastico e non per i singoli giorni di effettiva presenza a scuola degli alunni, indipendentemente dalle cadenze con cui avvengono i pagamenti, sicché la pretesa di essere esonerati dal pagamento della retta per i giorni di chiusura per il coronavirus non può avere alcun fondamento
Rapporti con i dipendenti
Gravidanza a rischio e insegnamento da casa
Presento il quesito: una docente in probabile (perché non ancora accertato il rischio) gravidanza a rischio dice di avere il diritto di insegnare da casa. Faccio presente che la situazione della scuola in Puglia – come lei saprà – prevede il diritto ai genitori di scegliere se mandare i figli in presenza o restare a distanza. Noi abbiamo classi miste: alcuni alunni in presenza, altri a distanza. Non è possibile quindi dare la possibilità al docente di insegnare a distanza. Chi sorveglia gli alunni in presenza? E non è possibile per la scuola provvedere a un supplente. In gennaio poi si spera di rientrare tutti in presenza. Di queste richieste ce ne sono altre due: una ancora per gravidanza, un altro per questioni di salute. Come possiamo rispondere?
La gravidanza a rischio dev’essere accertata dalla Asl oppure certificata come malattia dal medico di base, con conseguente collocamento in preastensione obbligatoria.
Se da questa situazione dovesse derivare una condizione di fragilità in relazione al rischio Covid, la dipendente dovrà indirizzare alla scuola la richiesta di una visita da parte del medico competente, preferibilmente corredata da una certificazione del medico di fiducia. È il medico competente a poter individuare i «lavoratori fragili». Se manca il medico competente, la scuola dovrà avviare la lavoratrice ad accertamento sanitario presso le strutture territoriali dell’Inail, o presso la Asl o presso il dipartimento di medicina legale e del lavoro dell’Università (Circolare n. 38 del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute).
Maturità, lavoratori fragili, maternità a rischio e richiesta 104
1) Maturità: chi sono i lavoratori fragili? In caso di maternità che differenza c’è tra lavoro fragile e maternità a rischio?
2) Lavoratori fragili – in caso di 104 chi chiede? Il dipendente o lo propone l’azienda?
Sono lavoratori fragili tutti coloro che, sottoposti a sorveglianza sanitaria «eccezionale», il medico competente (o, in mancanza, i servizi Inail) riconosce essere tali.
I lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria sono tutti gli over 55 ovvero quelli di età meno elevata ma portatori di patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche; ovvero di altri stati di salute che, in sede di sorveglianza sanitaria, vengano rilevati come costituenti «fragilità» nell’esposizione ai fattori epidemiologici.
L’art. 83 D.L. n. 34/2020 dispone che debba essere assicurata la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali Inail.
I lavoratori dichiarati fragili (tra i quali ben possono rientrare, ad avviso del medico competente, anche le lavoratrici in gravidanza è i beneficiari della normativa di tutela di cui alla L. n. 104/1992), in base alla Circolare Miur n. 8464 del 28 maggio 2020, qualora impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, debbono parteciparvi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
La maternità a rischio non costituisce motivo di fragilità bensì di collocamento in astensione anticipata dal lavoro.
Il dipendente può chiedere il riconoscimento della fragilità ma la norma impone che essa sia rilevata dal datore di lavoro autonomamente in sede di sorveglianza sanitaria eccezionale.
Un insegnante può rifiutarsi di aderire alla cassa integrazione guadagni in deroga? E quali sono gli effetti previdenziali dell’attivazione della CIGD?
Fermo restando che la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) è attivabile per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti o che, se con un numero mediamente superiore a 5, non versano al FIS, bisogna fare una distinzione
- datori di lavoro fino a 5 dipendenti: ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge c.d. Cura Italia non è previsto alcun accordo, né individuale con il lavoratore né con le OO.SS.;
- datori di lavoro mediamente con più di 5 dipendenti e che non versano al FIS: sempre ai sensi del citato art. 22, nella richiesta di attivazione della CIGD, effettuata secondo le procedure regionali, bisogna accludere l’accordo, anche di livello nazionale, concluso tra “le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.”
In relazione agli effetti previdenziali dell’attivazione della CIGD, sempre l’art. 22 precisa che per il periodo di CIGD “[p]er i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.”
Per attivare la CIGD o il FIS, è necessario che i lavoratori abbiamo goduto delle ferie arretrate?
La legislazione vigente prima dello stato epidemiologico emergenziale prevedeva questo requisito. Con la dichiarazione dello stato di emergenza e l’emanazione della relativa legislazione, non è previsto il requisito dell’aver goduto integralmente delle ferie arretrate per poter attivare la CIGD o il FIS.
La circolare n. 47/2020 dell’INPS recita: “Si ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).”
Come datore di lavoro occupo fino a 5 dipendenti, posso attivare la cassa integrazione in deroga in base al decreto legge “Cura Italia”? Posso attivarla sia con riduzione dell’orario di lavoro e sia per sospensione dell’attività lavorativa?
Sì, è possibile attivare la CIGD per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e per quelli che non effettuano il versamento al Fondo di integrazione salariale.
La CIGD può essere richiesta per la sospensione dell’attività lavorativa.
In relazione all’attivazione della CIGD per riduzione dell’orario di lavoro, si rimanda alle disposizioni in materia dei singoli accordi stipulati a livello regionale.
In caso di attivazione del FIS o della CIGD, sotto il profilo retributivo, oltre a corrispondere l’indennità prevista dagli ammortizzatori sociali, ci sono altri vincoli del datore di lavoro che applica il CCNL AGIDAE Scuola?
In base all’accordo dell’AGIDAE con le OO.SS., i datori di lavoro si impegnano a mantenere, durante i suddetti periodi di attivazione del FIS/Cassa di integrazione in deroga, gli attuali livelli occupazionali e retributivi, corrispondendo ai lavoratori un’integrazione tale da consentire ai medesimi di percepire il 100% della normale retribuzione netta.
Come vengono considerati dal programma “Cura Italia” i contratti di “prestazione d’opera occasionale con esperto esterno”? Ci sono dei sussidi economici? E come procedere?
L’art. 44 prevede l’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, con uno stanziamento da 300 milioni dedicato a tutti i lavoratori non coperti dalle precedenti misure, come ad esempio quelli iscritti alle Casse Professionali (avvocati, architetti, psicologi, ecc.), i lavoratori domestici e occasionali. È previsto l’emanazione di un decreto del ministero del Lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge “Cura Italia”
Come datore di lavoro, se applico il CCNL AGIDAE e occupo mediamente più di 5 dipendenti, posso attivare il FIS? Posso attivare il FIS con riduzione dell’orario di lavoro e non solo per la sospensione dell’attività lavorativa?
Sì, il FIS è attivabile sia per sospensione che riduzione di orario della prestazione lavorativa.
Art.22 Decreto: Il FIS viene applicato su tutta la retribuzione mensile o può essere relativo alla quota di lavoro non prestato? In altre parole: un docente che fa 12 ore di didattica on line su 18 ore di cattedra come viene trattato? O più estesamente, la didattica a distanza entra in questi calcolo?
L’accesso al FIS può essere richiesto anche per una quota di lavoro non prestato, che è compensato nella misura dell’80% della retribuzione ordinaria.
La didattica a distanza è considerata alla stregua di una prestazione lavorativa ordinaria.
Quali sono gli adempimenti per attivare il lavoro agile per i docenti?
DIDATTICA A DISTANZA ADEMPIMENTI OPERATIVI PER L’ATTIVAZIONE AL DI FUORI DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
In termini generali, se la didattica a distanza è impartita da una postazione sita all’interno della scuola, si tratta di uno svolgimento ordinario della mansione lavorativa della funzione docente e non di una manifestazione del c.d. “lavoro agile.” Non va confuso, quindi, il lavoro agile con la didattica a distanza, in quanto questa si può attuare anche prescindendo da quello (se il docente, come è stato detto, impartisce la lezione da una postazione sita all’interno della scuola).
È bene inoltre chiarire che alcune attività strumentali alla didattica (ad esempio, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali in modalità videoconferenza, i colloqui con i genitori via Skype, la correzione degli elaborati inviati telematicamente dagli alunni, la preparazione delle lezioni, la compilazione telematica delle schede valutative) possono già essere effettuate fuori dei locali scolastici, in quanto proprie della funzione docente e ad essa strettamente collegate ma diverse dalla lezione frontale; e ciò senza integrare una forma di lavoro agile, come reso esplicito dall’art. 28, comma 3, C.C.N.L. AGIDAE, che già le disciplina, implicitamente consentendo che siano effettuate in ambienti diversi da quelli della scuola. Per le stesse ragioni senza ricadere nel lavoro agile potrebbero essere svolte in videoconferenza o in conferenza telefonica le attività accessorie per il funzionamento della scuola di cui al successivo art. 47, comma 18 (attività di programmazione, progettazione, revisione e gestione del PTOF, incontri collegiali con i genitori).
Assodato che la didattica a distanza svolta dal docente al di fuori degli ambienti scolastici, fermo restando le disposizioni in materia di lavoro agile applicabili al settore privato (cfr. la FAQ “lavoro agile” sul sito della FIDAE), rientra nella tipologia lavorativa “lavoro agile” o “smart working”, il datore di lavoro deve in ogni caso garantire la salute e la sicurezza del lavoratore impiegato nel lavoro agile e consegnargli un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto (in allegato).
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica.
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto all’esecuzione della prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Gli uffici amministrativi della scuola o il consulente del lavoro, come di rito, provvedono a effettuare la comunicazione telematica semplifica all’INAIL (le informazioni tecniche sono disponibili al link: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx ).
[SCARICA L’INFORMATIVA DELL’INAIL AI LAVORATORI]
In caso di attivazione della didattica a distanza, i docenti possono operare nei locali scolastici?
Sì, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
È possibile attivare il c.d. lavoro agile per il personale dipendente?
Per attivarlo, occorrerebbe il consenso del lavoratore. Il DPCM 4 marzo 2020 prevede che il lavoro agile può essere attuato anche senza accordi individuali. È necessario però effettuare la comunicazione all’INAIL, che deve avvenire in modalità telematica.
Per un importante approfondimento sulla materia, scarica l’articolo dell’avv. E. Montemarano “Lavoro agile nella scuola paritaria”
Gestione scolastica
Orari di ingresso a scuola e trasporti scolastici
Come si può interpretare interpretare il nuovo DPCM che dice, sembra in maniera categorica, che l’ingresso a scuola per la SS2 “non avvenga in ogni caso prima delle 9.00”? Chi ha redatto il DPCM non abbia tenuto conto delle scuole di periferia che hanno problemi di trasporto. Tra l’altro non risultano problemi di assembramento nei pullman in arrivo al mattino.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 1, lett. d), n. 6 del d.p.c.m. 18 ottobre 2020, si precisa che non è stato introdotto alcun automatismo. Le misure di “flessibilità organizzativa” previste dal nuovo d.p.c.m. (orario di ingresso e doppi turni) sono destinate ad operare solo in quei contesti territoriali specifici per i quali le autorità regionali, provinciali, e sanitarie locali rilevino situazioni critiche e di particolare rischio, e comunque previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione (MI) da parte del tavolo di coordinamento regionale.
Se un bimbo si fa male durante la lezione online c’è qualche responsabilità?
La stessa responsabilità che avrebbe a scuola, se la causa dell’infortunio è riconducibile alla docente (es. se ha assegnato un esercizio inadeguato). Per il resto occorre interloquire con assicuratore o broker per le coperture assicurative.
È legale lo svolgimento del collegio dei docenti a distanza?
Sì, perché è in linea con gli attuali strumenti utilizzati e permessi dalla normativa in questo momento.
E’ lecito per le scuole l’uso degli ammortizzatori sociali?
L’unico strumento che le scuole – visto che ci considerano aziende – potrebbero attuare in caso di crisi economica sono gli ammortizzatori sociali. Tuttavia… la scuola non li può applicare altrimenti si configurerebbe una interruzione di pubblico servizio e, se dovessero essere troppo le insolvenze, si rischia il fallimento… Quindi cosa facciamo? considerato che stanno chiudendo (definitivamente) attività (ecc…), diversi genitori in cassa integrazione… cosa facciamo? la preghiera serve per la vita ma non basta per la busta paga. La domanda è semplice: è lecito per le scuole l’uso degli ammortizzatori sociali?
Il DL 17 marzo 2020, n. 18, agli artt. 19-22 (Titolo II – Misure a sostegno del lavoro / Capo I – Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale), è molto chiaro nell’estendere a tutti i datori di lavoro la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali e, dunque, anche alle scuole paritarie private.
Di conseguenza:
a) per tutti i datori di lavoro, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, attualmente sottoposti al contributo del FIS si potranno attivare le procedure di cui all’art. 19 del citato Decreto Legge 18/2020;
b) per tutti gli altri datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in servizio al 23 febbraio 2020, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, è attivabile la procedura di cui all’art. 22, comma 1 del DL . 18/2020 (Cassa integrazione in deroga); tale procedura si applica anche nei confronti di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ove non rientranti nella tutela del FIS e a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.
Insegnanti in cassa integrazione in deroga – Fis e validità anno scolastico
Se la Scuola primaria paritaria adotta le Misure della cassa integrazione in deroga o del Fis e quindi le insegnanti non sono più un servizio i bambini non corrono il rischio di vedere invalidato l’anno scolastico? Dal momento che in sostanza le maestre sono inoccupate e non svolgono, almeno formalmente, l’attività scolastica? Grazie
Nella nota 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza per il sistema educativo di istruzione e di formazione” del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dott. Marco BRUSCHI, si legge che “l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastico.”
L’attivazione della didattica a distanza, pertanto, non costituisce un adempimento formale anche se fortemente sollecitato dal Ministero dell’Istruzione. Tuttavia, in questa gravissima situazione, è facile constatare che ciò che importa maggiormente non è soltanto e unicamente l’assolvimento degli obblighi formali dell’istituzione scolastica quanto piuttosto la sua responsabilità educativa. Assicurare la continuità educativa costituisce un imperativo morale per le nostre scuole, anche in considerazione degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, anche gratuitamente (cfr. la sezione del sito FIDAE dedicata alla didattica a distanza. L’attivazione della didattica a distanza costituisce altresì l’espressione di un corretto rapporto con la comunità educante nel suo complesso. Nel rapporto con gli studenti che non si vedono privati del diritto / dovere all’istruzione, con le famiglie che pagano responsabilmente la retta scolastica, con gli insegnanti che sono messi nella condizione di poter continuare a svolgere il proprio lavoro, con il contesto sociale nella sua interezza che previene fenomeni di demotivazione e alienazione.
Ciò premesso:
- se la scuola accede alla cassa integrazione in deroga o al FIS per i propri lavoratori, essi non possono essere impegnati nelle attività d’insegnamento, anche a distanza, per la quota oraria di riduzione o per la durata della sospensione della prestazione lavorativa;
- la didattica a distanza costituisce svolgimento di ordinaria mansione lavorativa per gli insegnanti.
Rispetto alla questione della validità dell’anno scolastico, in questo momento si ha solo una dichiarazione del Ministro dell’Istruzione. Non c’è nulla di ufficiale.
Art. 63: premio lavoratori dipendenti per marzo 2020 Come si attiva? A chi spetta il pagamento?
Il Decreto Legge n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ha previsto, tra le altre disposizioni, all’art. 63, un premio per i lavoratori dipendenti. Il premio ammonta a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Ad esempio, chi ha continuato a lavorare nel mese di marzo, ma ha preso 10 giorni di ferie riceverà circa 66 euro netti in più. Il premio va ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro e non concorre alla formazione del reddito, ossia si tratta di un riconoscimento esentasse.
Il premio è pagato sulla busta paga relativa al mese di aprile, quindi sullo stipendio pagato o a fine aprile o a maggio. I sostituti d’imposta – ossia i datori di lavoro – riconoscono, in via automatica, il premio, anticipando l’importo e, così come accade per l’assegno per il nucleo familiare, poi possono compensare l’incentivo erogato in busta paga mediante l’istituto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (cfr. co. 3 dell’art. 63 del Dl 18/2020).
Circa le disposizioni rigurardanti gli adempimenti contributivi e fiscali di cui agli artt. 60 e ss. del Decreto “Cura Italia”, i contributi a carico del dipendente e che il datore di lavoro trattiene sono da versare regolarmente entro i termini ordinari?
La posizione dell’INPS è che tali somme sono state trattenute dal datore di lavoro al lavoratore e che quindi sono da versare entro i termini ordinari.
La circolare INPS numero 37 del 12 marzo 2020, infatti, al punto 1 recita: “Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto nel caso in cui essi usufruiscono della sospensione contributiva verrà sospesa sia la quota a suo carico sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento “
L’anno scolastico sarà valido con meno di 200 giorni di lezione?
Testo Unico art. 74
CAPO V – Calendario scolastico
Art. 74 – Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
(modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352)
7 – bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1.
Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico […]
Nota prof 278 del 6 marzo 2020 . “La specificità dell’istituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione … “
Dunque l’anno scolastico sarà valido anche con meno di 200 gg. di lezione.
Quali attività la scuola può svolgere con la sospensione delle attività didattiche di cui al DPCM del 4 marzo 2020?
Il DPCM del 4 marzo 2020, parla di sospensione dell’attività didattica. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la scuola è aperta alle altre attività. Deve essere chiaro che il nuovo decreto del 4/3/2020 non sostituisce il DPCM del 1° marzo 2020.
Il DPCM del 1° marzo 2020 modula le disposizioni normative in considerazione delle diverse aree del Paese, quali:
Allegati 1 al DPCM, la c.d. zona rossa, che comprende i seguenti comuni:
nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo,San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini.
nella Regione Veneto: Vo’.
Allegato 2 al DPCM che comprende:
Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto.
Province: Pesaro e Urbino, Savona.
Allegato 3 al DPCM che comprende:
Province: Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona.
Allegato 4 al DPCM che riporta le misure da applicare sempre e in tutte le aree del Paese.
Didattica a distanza
È necessario documentare l’attività e i tempi di svolgimento della didattica a distanza?
Sì, si devono documentare le attività svolte nell’ambito della didattica a distanza mediante i sistemi di tracciamento previsti dagli strumenti tecnologici utilizzati. In caso di non disponibilità di detti strumenti di tracciamento, è necessario che il personale impegnato predisponga dei prospetti dell’attività svolta e degli orari di insegnamento a distanza.
DAD e diritti di utilizzo dei video didattici da parte dei genitori
Portare avanti la didattica a distanza, richiede interazioni con gli alunni, invio di video… agli alunni della propria classe. Volendosi, il docente, tutelare rispetto all’utilizzo che i genitori potrebbero fare dei propri video, c’è la possibilità di garantirsi con un accordo di non divulgazione? Come potrebbe realizzarsi?
Occorre fare riferimento a quanto già l’Istituto ha stabilito nella propria documentazione relativa alla Privacy e consultare in merito il proprio Data Protection Officer, se nominato.
In ogni caso, le istruzioni alle famiglie sull’utilizzo dei materiali prodotti nell’ambito della didattica digitale devono provenire in modo ufficiale dall’ente gestore e non essere affidate ad un accordo tra singolo docente e famiglia
Per effettuare la didattica a distanza è necessario il consenso dei genitori degli studenti?
A seguito dell’emergenza Coronavirus l’adozione della formazione a distanza rientra negli adempimenti normativi e legali previsti dal Governo. Pertanto non occorre l’autorizzazione o il consenso da parte dei genitori o alunni (se maggiorenni) bensì un’informazione (scarica informativa) che va pubblicata sul sito avvertendo i genitori e/o alunni, attraverso ad es. il registro elettronico oppure attraverso una mail, in cui si dice semplicemente che è stata pubblicata l’informativa sul sito della scuola, indicando il corrispondente link.
La comunicazione da inviare ai genitori e pubblicare sul sito potrebbe essere del presente tenore:
Ai genitori degli alunni della scuola e agli studenti maggiorenni
E’ disponibile sul sito della scuola (al seguente link ……………………………….) la INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ “FORMATIVA A DISTANZA”
Per effettuare la didattica a distanza ci sono degli adempimenti in materia di privacy in relazione al personale scolastico?
A seguito dell’emergenza coronavirus l’adozione della formazione a distanza rientra negli adempimenti normativi e legali previsti dal Governo. Pertanto non ricorrono adempimenti particolari nei confronti del personale scolastico, se non la consegna, anche tramite email, dell’informativa allegata (scarica informativa).
Per attivare la didattica a distanza quali attenzioni avere?
Attenzione, innanzitutto, al principio generale, che prescinde dalla situazione attuale, della corretta sorveglianza delle comunicazioni tra alunni e docenti, in modo da evitare che si instaurino comunicazioni tra privati. Si potrebbero aprire delle falle nel sistema di controllo.