Decreto Rilancio – Ufficiale: domanda contributi a fondo perduto dal 15 giugno al 13 agosto. Pubblicato il provvedimento attuativo

10 Giugno 2020

Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 12 febbraio 1996, n.103.

Il contributo, invece, spetta anche ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo individuati all’articolo 28 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Come si calcola il contributo? – Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile. Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Link all’Agenzia delle Entrate per le disposizioni operative: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/