La posizione dell’INPS è che tali somme sono state trattenute dal datore di lavoro al lavoratore e che quindi sono da versare entro i termini ordinari.
La circolare INPS numero 37 del 12 marzo 2020, infatti, al punto 1 recita: “Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto nel caso in cui essi usufruiscono della sospensione contributiva verrà sospesa sia la quota a suo carico sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento “