L’unico strumento che le scuole – visto che ci considerano aziende – potrebbero attuare in caso di crisi economica sono gli ammortizzatori sociali. Tuttavia… la scuola non li può applicare altrimenti si configurerebbe una interruzione di pubblico servizio e, se dovessero essere troppo le insolvenze, si rischia il fallimento… Quindi cosa facciamo? considerato che stanno chiudendo (definitivamente) attività (ecc…), diversi genitori in cassa integrazione… cosa facciamo? la preghiera serve per la vita ma non basta per la busta paga. La domanda è semplice: è lecito per le scuole l’uso degli ammortizzatori sociali?
Il DL 17 marzo 2020, n. 18, agli artt. 19-22 (Titolo II – Misure a sostegno del lavoro / Capo I – Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale), è molto chiaro nell’estendere a tutti i datori di lavoro la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali e, dunque, anche alle scuole paritarie private.
Di conseguenza:
a) per tutti i datori di lavoro, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, attualmente sottoposti al contributo del FIS si potranno attivare le procedure di cui all’art. 19 del citato Decreto Legge 18/2020;
b) per tutti gli altri datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in servizio al 23 febbraio 2020, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, è attivabile la procedura di cui all’art. 22, comma 1 del DL . 18/2020 (Cassa integrazione in deroga); tale procedura si applica anche nei confronti di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ove non rientranti nella tutela del FIS e a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.