Presento il quesito: una docente in probabile (perché non ancora accertato il rischio) gravidanza a rischio dice di avere il diritto di insegnare da casa. Faccio presente che la situazione della scuola in Puglia – come lei saprà – prevede il diritto ai genitori di scegliere se mandare i figli in presenza o restare a distanza. Noi abbiamo classi miste: alcuni alunni in presenza, altri a distanza. Non è possibile quindi dare la possibilità al docente di insegnare a distanza. Chi sorveglia gli alunni in presenza? E non è possibile per la scuola provvedere a un supplente. In gennaio poi si spera di rientrare tutti in presenza. Di queste richieste ce ne sono altre due: una ancora per gravidanza, un altro per questioni di salute. Come possiamo rispondere?
La gravidanza a rischio dev’essere accertata dalla Asl oppure certificata come malattia dal medico di base, con conseguente collocamento in preastensione obbligatoria.
Se da questa situazione dovesse derivare una condizione di fragilità in relazione al rischio Covid, la dipendente dovrà indirizzare alla scuola la richiesta di una visita da parte del medico competente, preferibilmente corredata da una certificazione del medico di fiducia. È il medico competente a poter individuare i «lavoratori fragili». Se manca il medico competente, la scuola dovrà avviare la lavoratrice ad accertamento sanitario presso le strutture territoriali dell’Inail, o presso la Asl o presso il dipartimento di medicina legale e del lavoro dell’Università (Circolare n. 38 del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute).