La legislazione vigente prima dello stato epidemiologico emergenziale prevedeva questo requisito. Con la dichiarazione dello stato di emergenza e l’emanazione della relativa legislazione, non è previsto il requisito dell’aver goduto integralmente delle ferie arretrate per poter attivare la CIGD o il FIS.
La circolare n. 47/2020 dell’INPS recita: “Si ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).”