DIDATTICA A DISTANZA ADEMPIMENTI OPERATIVI PER L’ATTIVAZIONE AL DI FUORI DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
In termini generali, se la didattica a distanza è impartita da una postazione sita all’interno della scuola, si tratta di uno svolgimento ordinario della mansione lavorativa della funzione docente e non di una manifestazione del c.d. “lavoro agile.” Non va confuso, quindi, il lavoro agile con la didattica a distanza, in quanto questa si può attuare anche prescindendo da quello (se il docente, come è stato detto, impartisce la lezione da una postazione sita all’interno della scuola).
È bene inoltre chiarire che alcune attività strumentali alla didattica (ad esempio, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali in modalità videoconferenza, i colloqui con i genitori via Skype, la correzione degli elaborati inviati telematicamente dagli alunni, la preparazione delle lezioni, la compilazione telematica delle schede valutative) possono già essere effettuate fuori dei locali scolastici, in quanto proprie della funzione docente e ad essa strettamente collegate ma diverse dalla lezione frontale; e ciò senza integrare una forma di lavoro agile, come reso esplicito dall’art. 28, comma 3, C.C.N.L. AGIDAE, che già le disciplina, implicitamente consentendo che siano effettuate in ambienti diversi da quelli della scuola. Per le stesse ragioni senza ricadere nel lavoro agile potrebbero essere svolte in videoconferenza o in conferenza telefonica le attività accessorie per il funzionamento della scuola di cui al successivo art. 47, comma 18 (attività di programmazione, progettazione, revisione e gestione del PTOF, incontri collegiali con i genitori).
Assodato che la didattica a distanza svolta dal docente al di fuori degli ambienti scolastici, fermo restando le disposizioni in materia di lavoro agile applicabili al settore privato (cfr. la FAQ “lavoro agile” sul sito della FIDAE), rientra nella tipologia lavorativa “lavoro agile” o “smart working”, il datore di lavoro deve in ogni caso garantire la salute e la sicurezza del lavoratore impiegato nel lavoro agile e consegnargli un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto (in allegato).
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica.
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto all’esecuzione della prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Gli uffici amministrativi della scuola o il consulente del lavoro, come di rito, provvedono a effettuare la comunicazione telematica semplifica all’INAIL (le informazioni tecniche sono disponibili al link: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx ).
[SCARICA L’INFORMATIVA DELL’INAIL AI LAVORATORI]