Insegnanti in cassa integrazione in deroga – Fis e validità anno scolastico

25 Marzo 2020

Se la Scuola primaria paritaria adotta le Misure della cassa integrazione in deroga o del Fis e quindi le insegnanti non sono più un servizio i bambini non corrono il rischio di vedere invalidato l’anno scolastico? Dal momento che in sostanza le maestre sono inoccupate e non svolgono, almeno formalmente, l’attività scolastica? Grazie


Nella nota 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza per il sistema educativo di istruzione e di formazione” del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dott. Marco BRUSCHI, si legge che “l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastico.”

L’attivazione della didattica a distanza, pertanto, non costituisce un adempimento formale anche se fortemente sollecitato dal Ministero dell’Istruzione. Tuttavia, in questa gravissima situazione, è facile constatare che ciò che importa maggiormente non è soltanto e unicamente l’assolvimento degli obblighi formali dell’istituzione scolastica quanto piuttosto la sua responsabilità educativa. Assicurare la continuità educativa costituisce un imperativo morale per le nostre scuole, anche in considerazione degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, anche gratuitamente (cfr. la sezione del sito FIDAE dedicata alla didattica a distanza.  L’attivazione della didattica a distanza costituisce altresì l’espressione di un corretto rapporto con la comunità educante nel suo complesso. Nel rapporto con gli studenti che non si vedono privati del diritto / dovere all’istruzione, con le famiglie che pagano responsabilmente la retta scolastica, con gli insegnanti che sono messi nella condizione di poter continuare a svolgere il proprio lavoro, con il contesto sociale nella sua interezza che previene fenomeni di demotivazione e alienazione.
Ciò premesso:

  • se la scuola accede alla cassa integrazione in deroga o al FIS per i propri lavoratori, essi non possono essere impegnati nelle attività d’insegnamento, anche a distanza, per la quota oraria di riduzione o per la durata della sospensione della prestazione lavorativa;
  • la didattica a distanza costituisce svolgimento di ordinaria mansione lavorativa per gli insegnanti.

Rispetto alla questione della validità dell’anno scolastico, in questo momento si ha solo una dichiarazione del Ministro dell’Istruzione. Non c’è nulla di ufficiale.