Fermo restando che la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) è attivabile per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti o che, se con un numero mediamente superiore a 5, non versano al FIS, bisogna fare una distinzione
- datori di lavoro fino a 5 dipendenti: ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge c.d. Cura Italia non è previsto alcun accordo, né individuale con il lavoratore né con le OO.SS.;
- datori di lavoro mediamente con più di 5 dipendenti e che non versano al FIS: sempre ai sensi del citato art. 22, nella richiesta di attivazione della CIGD, effettuata secondo le procedure regionali, bisogna accludere l’accordo, anche di livello nazionale, concluso tra “le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.”
In relazione agli effetti previdenziali dell’attivazione della CIGD, sempre l’art. 22 precisa che per il periodo di CIGD “[p]er i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.”