A cura della redazione di Docete
In questo periodo è il tema più discusso. Da quando, a causa dell’epidemia da Covid – 19, le attività didattiche sono state sospese e alcune scuole chiuse, i docenti e i dirigenti scolastici/coordinatori si stanno adoperando per attivare forme di didattica a distanza, sollecitati in tal senso anche dai vari decreti che il Governo ha emanato per gestire l’emergenza.
Molti sono i quesiti che accompagnano questa novità per le scuole. Tra i vari: è obbligatorio aderirvi? Che valore ha, in termini di validità dell’anno scolastico o di valutazione, una lezione fatta in remoto? Cosa significa esattamente fare didattica a distanza? Basta inviare esercizi e video? E come scegliere gli strumenti da usare?
Vediamo di cercare qualche risposta nelle norme vigenti e nelle indicazioni ministeriali che, tempestivamente, sono state emanate per fornire chiarimenti applicativi. Questa rubrica online, curata dalla redazione di Docete e in continuo aggiornamento, ha anche questo obiettivo, oltre a voler raccontare esperienze di successo e raccogliere utili pareri di esperti.
Validità dell’anno scolastico e forme alternative di fare lezione
Una prima informazione utile riguarda la validità dell’anno scolastico che, ai sensi dell’art. 74 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione, richiede almeno duecento giorni di lezione. Atteso che sarà impossibile raggiungere tale traguardo, il decreto legge del 2 marzo, n. 9, all’articolo 32, comma 1, ha disposto che: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
La nota prot. 279 dell’8 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, a firma congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, ha chiarito, tuttavia, che “il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.
Bisogna quindi adoperarsi per mettere in atto modalità alternative alla lezione frontale, come del resto richiesto dal DPCM del 8 marzo che, innovando rispetto alla disposizioni dei giorni precedenti, in cui si faceva riferimento alla possibilità di attivare modalità didattica a distanza, ha stabilito: “i Dirigenti Scolastici attivano, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
E qui si pongono altre questioni. Cosa significa svolgere didattica a distanza? Come comportarsi con le valutazioni degli apprendimenti?
Il Ministero, in una successiva nota dell’8 marzo, ha spiegato che inviare materiali non è “assimilabile alla didattica a distanza” e ha consiglio di “evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra […] le diverse discipline”.
Quello che viene chiesto di attivare, in realtà, non è didattica a distanza, ma didattica in modalità e-learning o on-line, che è sì didattica a distanza (fisicamente intesa) ma con qualcosa (parecchio a dire il vero) di più. Qual è la differenza?
La didattica online e quella a distanza
Le metodologie didattiche attuate attraverso la rete si avvalgono delle potenzialità connesse alle Information and Communication Tecnology (ICT) e possono fare ricorso a opportunità interattive che arricchiscono, qualificandola di senso, l’attività non in presenza.
Una definizione chiara dell’e-learning si trova nella comunicazione della Commissione Europea del 28 marzo 2001, emanata a seguito delle determinazioni del Consiglio Europea di Lisbona del 2000, intitolata: “Piano d’azione eLearning. Pensare all’istruzione di domani”. In essa, a proposito dei principi, degli obiettivi e delle linee d’azione di e-learning si fa riferimento a: “l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento, agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza”[1].
Che siano sincrone o asincrone, quelle online sono attività che si basano su materiali multimediali e momenti di confronto e condivisione attraverso discussioni nei forum, lavori di gruppo online, sessioni in diretta web o chat ecc..
In un simile scenario, cambiano ovviamente anche le dinamiche docente/studente, poiché il primo è chiamato a guidare il lavoro, progettando strategie di intervento, proponendo stimoli diversificati di apprendimento (l’uso delle tecnologie ne offre tanti), studiando la migliore combinazione e il miglior bilanciamento tra contenuti e attività da proporre, il tutto partendo dalla specifica condizione di apprendimento, che è situata in rete. Non solo un insegnante, quindi, ma anche un instructural designer, in sostanza[2].
Presupposti completamente diversi fondano invece la tipologia didattica a distanza, locuzione che non implica necessariamente il ricorso a piattaforme digitali di erogazione/fruizione e non prevede attività sincrone e interazione. L’invio di compiti e di esercizi o di materiali vari (anche video) rientra in questa definizione.
L’invio di materiali unitamente ad attività interattive e collaborative, di problem solving, di critical thinking, e alla messa a disposizione di risorse digitali rientra nel concetto di didattica online.
È ovvio che, anche se non semplice da attuare, è quest’ultima la ratio delle disposizioni recentemente emanate dal Governo e delle precisazioni contenute nelle note del Ministero che, consapevole delle difficoltà che molti incontrano rispetto all’insegnamento mediato dalle tecnologie, ha pubblicato un portale dedicato al tema e raggiungibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
Tra i vari servizi offerti, particolarmente interessante è la sezione relativa alle Esperienze, che rimanda al sito Indire, pagina Avanguardie educative. Si tratta di un’iniziativa di condivisione di metodologie, strumenti, soluzioni tramite webinar tematici, utili a spiegare operativamente come usare strumenti e come preparare lezioni e attività da proporre agli studenti collegati da casa.
Ma quale piattaforma scegliere?
L’offerta è ampissima, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una precisazione, però, può essere utile. Optare per un software qualificato Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), scelta richiesta alle Pubbliche Amministrazioni tutte, offre una serie di garanzie[3], tra cui: la sicurezza applicativa, la disponibilità di un adeguato supporto tecnico per il cliente, la protezione dei dati, l’esportabilità dei propri dati in un formato interoperabile verso un’altra piattaforma, per ridurre il rischio di dipendenza esclusiva da un unico fornitore. Garanzie che magari offrono anche soluzioni prive della suddetta qualificazione, ma che è sempre bene verificare.
Continueremo in un prossimo appuntamento ad approfondire altre questioni.
[1] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/IT/1-2001-172-IT-F1-1.Pdf
[2] Per un approfondimento sul tema si veda http://formare.erickson.it/wordpress/it/2005/instructional-design-modelli-e-teorie/
[3] È possibile verificarle alla pagina web https://www.agid.gov.it/index.php/it/infrastrutture/cloud-pa/qualificazione-saas
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Numero di Pubblica Utilità: 1500
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