Valutare una prestazione on line. I riferimenti normativi

24 Marzo 2020

A cura della redazione di Docete

La nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo scorso ha precisato che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.

Il tema è ripreso ancora nell’ulteriore nota dello scorso 17 marzo, la numero 388, in cui si legge, tra le altre cose, a proposito della valutazione: “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.

Non è, dunque, una questione di fattibilità normativa, quanto metodologica quella che interroga in questo momento gli insegnanti. È appena il caso di ricordare che la valutazione finale degli apprendimenti è e resta una competenza del Consiglio di classe che, come sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Catanzaro – sentenza 514/2008), “fa sue le proposte in un quadro unitario in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza e sul grado di profitto raggiunto dall’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce[1]. La giustizia amministrativa ha poi precisato che, invece, “il docente ha la competenza per la valutazione in itinere […] in riferimento alla propria materia”.

È nel DPR 122/2009 che troviamo il fondamento di tale competenza. Richiamiamo alcuni articoli e relativi commi funzionali a questo assunto. All’articolo 1, comma 2, si legge che “La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”. Al successivo comma 4 è poi scritto: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastichee devono essere coerenti anche con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei docenti per assicurare – come dispone il comma 5 – omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”. Ad abundantiam, nel D.lgs 62/2017 troviamo, all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, che la valutazione : “è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.

Valutare una prestazione online. I riferimenti metodologici

Le norme dunque ci sono. Le difficoltà anche, tra cui quella di alcuni studenti che non dispongono di connettività adeguata o di dispositivi di fruizione[2]. Il passaggio dalle attività nell’aula fisica a quelle nell’aula virtuale rende difficile per docenti e studenti l’attuazione dei sopra richiamati principi. Lavorare con la mediazione delle tecnologie richiede grande consapevolezza delle diverse dinamiche che si instaurano in rete e capacità di saperle governare e gestire. L’errore è spesso quello di voler trasporre, tout court, sul web la lezione in presenza, adoperando le stesse strategie e gli stessi strumenti, anche valutativi.

Ciò nonostante, è comunque richiesto ai docenti di provvedere alla valutazione degli apprendimenti.

A tal fine, si consiglia la lettura dell’intervista rilasciata alla redazione di Docete dal professor Pier Cesare Rivoltella, disponibile sempre nella sezione Articoli dell’area dedicata alla Didattica a distanza sul sito FIDAE.

Ad integrazione, pur senza alcuna pretesa di esaustività dell’argomento, si sintetizzano di seguito 3 possibili modalità per raccogliere elementi valutativi compatibili con le attività didattiche online.

Presupposto sempre sotteso è definire, a priori, cosa si vuole valutare. Le mere conoscenze possono essere sempre valutate con semplici test a risposta multipla, premurandosi magari di utilizzare un software di creazione dei test che permetta di assegnare un tempo per l’evasione dei quesiti, senza possibilità di ripetizione. Ma, come è noto, non sono le mere conoscenze quelle di cui vogliamo rilevare l’acquisizione.

Può essere utile assegnare agli studenti un compito da svolgere, per eseguire il quale occorrono conoscenze di base cui attingere, e stimolarli nell’autovalutazione del proprio elaborato (testo video, mappa concettuale …), attraverso dei criteri definiti e/o dei materiali (letture, documenti, video …) con cui confrontare il proprio lavoro e verificarne l’esattezza o la fondatezza (in tal caso si sta guardando criticamente il processo adottato per eseguire la consegna), sempre lasciando aperti canali di interazione con i compagni e il docente, finalizzati ad ottenere continui riscontri valutativi.

Anche la valutazione di un lavoro di gruppo può fornire utili elementi all’insegnante sulle abilità messe in campo dagli studenti (insieme e singolarmente). Come si comporta il gruppo o il singolo al suo interno? Ha attivato dinamiche collaborative? Ha risolto un problema? È stato decisivo nell’adozione della soluzione? Ha cercato informazioni per svolgere il lavoro o risolvere il problema? Ha incoraggiato il gruppo? Ha mediato i conflitti? Ha partecipato attivamente? 

Infine, è possibile ricorrere alla valutazione tra pari, che responsabilizza gli studenti e li motiva a prestare attenzione all’oggetto della valutazione, con riferimento ai contenuti, al processo, al risultato, permettendo anche di verificare il complessivo grado di maturazione dei discenti nell’approccio a questa pratica.

Questi sono solo alcuni suggerimenti, spunti da cui partire per raccogliere vari elementi da utilizzare per effettuare una qualche forma di valutazione delle prestazioni degli studenti svolte durante la didattica online.


[1] La sopra richiamata nota del 17 marzo conferma tale indirizzo, precisando che: “La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”.

[2] A questo proposito, il MI ha attivato una call rivolta agli operatori del settore hardware e finalizzati a fornire agli studenti che ne hanno bisogno gli strumenti necessari allo svolgimento della didattica a distanza.

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Numero di Pubblica Utilità: 1500

#COVID19